È considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo (art. 24 LADI). Questo guadagno intermedio (GI) deve corrispondere all’aliquota usuale per la professione e il luogo.
Se lei realizza un guadagno intermedio ha diritto, fintantoché il reddito di questo GI non è considerato adeguato, alla compensazione parziale della sua perdita di guadagno al tasso determinante per il calcolo della sua indennità (70/80 %).
Guadagno assicurato | CHF 4'000.— |
Guadagno intermedio | CHF 1'800.— |
Perdita di guadagno (100 %) | CHF 2'200.— |
A seconda del tasso determinate per il calcolo della sua indennità, l'assicurazione contro la disoccupazione indennizza quindi il 70 o l’80% della perdita di guadagno subita.