Sopra
Che cosa sono i giorni di attesa?
Il diritto alle indennità inizia dopo un periodo di attesa generale di 5
giorni di disoccupazione controllata.
Questo periodo di attesa generale si applica soltanto alle persone il cui
guadagno assicurato proveniente da un'attività a tempo pieno supera 3'000
franchi al mese. In caso di attività a tempo parziale, tale importo viene
ridotto proporzionalmente al grado di occupazione. Se ha figli a carico,
quest'importo viene aumentato di 1'000 franchi per il primo figlio e 500 franchi
per ogni altro figlio.
In alcuni casi Lei deve osservare rispettivamente 1, 5 o 120 giorni di attesa
in più rispetto al periodo di attesa generale di 5 giorni di disoccupazione
controllata:
- 1 giorno se, prima di diventare disoccupato, Lei ha esercitato un'attività
stagionale o un'attività nell'ambito di una professione in cui sono usuali
frequenti cambiamenti di datore di lavoro o assunzioni di durata limitata;
- 5 giorni se Lei è esonerato dall'adempimento del periodo di
contribuzione, in particolare in seguito a una formazione, a una malattia
prolungata, a maternità, a infortunio, a separazione, a divorzio, a
invalidità, al decesso del Suo coniuge, a un soggiorno in un istituto
svizzero per l'esecuzione delle pene o in seguito al Suo rientro in Svizzera
dopo un soggiorno di lavoro in uno Stato che non è membro dell'EU o
dell'AELS (cfr. domanda
2);
- 120 giorni se Lei ha meno di 25 anni, non ha alcun figlio a carico, non
beneficia di una formazione professionale completa ed è esonerato
dall'adempimento del periodo di contribuzione in seguito a formazione
scolastica, riqualificazione o perfezionamento professionale.
Sono considerati giorni di attesa effettivi soltanto i giorni per i quali
soddisfa le condizioni da cui dipende il diritto all'indennità (cfr. domanda
2).