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Quando si ha diritto all'indennità di disoccupazione?
Il diritto all'indennità di disoccupazione dipende dalle 7 condizioni
seguenti:
- Disoccupazione
Lei deve essere totalmente o parzialmente disoccupato; è altresì
assicurato se esercita un'attività a tempo parziale e cerca un'occupazione
a tempo pieno oppure un'altra occupazione a tempo parziale. Importante: Lei
è considerato disoccupato soltanto quando si è annunciato personalmente
come tale presso il Suo Comune di domicilio (o presso l'URC competente).
- Perdita di lavoro / Perdita di salario
Lei deve addurre la prova di una perdita di lavoro di 2 giorni almeno e di
una perdita di salario.
- Domicilio in Svizzera
La Sua nazionalità non ha alcuna rilevanza per il diritto all'indennità.
Lei deve tuttavia risiedere in Svizzera (i cittadini stranieri devono avere
un permesso di domicilio o di dimora valido). Se è domiciliato all'estero e
lavora in Svizzera (frontaliere), Lei percepisce le indennità di
disoccupazione nel Paese di domicilio secondo le disposizioni in vigore in
tale Paese.
- Età attiva
Lei deve avere terminato la scuola dell'obbligo, non avere raggiunto l'età
AVS e non percepire ancora una rendita di vecchiaia AVS.
- Periodo di contribuzione
Durante i 2 ultimi anni che precedono la data in cui si è annunciato per la
prima volta alla disoccupazione (termine quadro per il periodo di
contribuzione), Lei deve provare di aver pagato i contributi per almeno 12
mesi, il che significa che ha esercitato un'attività dipendente.
Se Lei si è dedicato all'educazione di Suo figlio di età inferiore a 10
anni e se non ha percepito indennità di disoccupazione durante questo
periodo, deve aver pagato i contributi durante 12 mesi nel corso dei 4
anni che hanno preceduto la data in cui si è annunciato per la prima volta.
Il termine quadro per il periodo di contribuzione viene prolungato di 2 anni
al massimo dopo ogni nuovo parto.
Se Lei aveva già percepito indennità di disoccupazione prima di dedicarsi
all'educazione di Suo figlio di età inferiore a 10 anni e se non aveva
esaurito il diritto alle indennità giornaliere (cfr. domanda
7) e se al momento di annunciarsi di nuovo non adempie l'indispensabile
periodo di contribuzione di 12 mesi, il Suo termine quadro per la
riscossione delle prestazioni viene prolungato da 2 a 4 anni. Occorre
tuttavia che Lei si annunci di nuovo entro i 4 anni successivi all'inizio
del Suo termine quadro per la riscossione delle prestazioni. Durante questo
periodo di proroga può percepire le indennità giornaliere non ancora
richieste.
Valgono come periodo di contribuzione anche:
- i periodi di contribuzione compiuti in uno Stato dell'UE o dell'AELS
se, dopo il Suo arrivo in Svizzera, ha svolto un'occupazione soggetta a
contribuzione (ad eccezione della Germania: accordo speciale; cfr.
Info-Service "Diritto alle prestazioni per gli Svizzeri e le Svizzere
all'estero", n. 716.203);
- i periodi di servizio militare, di servizio civile o di protezione
civile, a condizione che siano durati almeno 3 settimane. Se Lei è un
cittadino straniero titolare di un permesso di domicilio, i periodi di
servizio militare svolti all'estero non la esonerano dalle condizioni
relative al periodo di contribuzione.
Esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione
Lei è esonerato dall'adempimento del periodo di contribuzione se, per un
periodo complessivo di oltre 12 mesi, non ha potuto essere vincolato da un
rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi:
- formazione, a condizione che per almeno 10 anni sia stato domiciliato
in Svizzera;
- malattia, infortunio o maternità, a condizione che durante questo
periodo sia stato domiciliato in Svizzera;
- soggiorno in un istituto svizzero per l'esecuzione delle pene; o
- soggiorno di più di un anno, per motivi di lavoro, in uno Stato non
membro dell'UE o dell'AELS.
Lei è parimenti esonerato dall'adempimento del periodo di contribuzione se
è costretto ad assumere un'attività salariata per una delle circostanze
menzionate qui di seguito, a condizione che tale circostanza non risalga a
più di un anno e che, al momento dell'insorgere dell'evento, Lei era
domiciliato in Svizzera:
- divorzio;
- separazione;
- decesso del coniuge;
- soppressione di una rendita AI.
- Idoneità al collocamento
Lei deve essere idoneo al collocamento, vale a dire essere disposto, capace
e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e partecipare a un
provvedimento di reintegrazione (cfr. Info-Service "Provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro – Un primo passo verso il
reinserimento").
- Prescrizioni di controllo
Lei deve partecipare alla giornata informativa e ai colloqui di consulenza e
di controllo conformemente alle prescrizioni dell'URC. Inoltre deve
intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere per evitare o
abbreviare la disoccupazione (cfr. domande 4
e 5).