Definizioni

Termine quadro per la riscossione

Così come prescritto dalla legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, la durata massima del periodo di riscossione è di due anni. Questo lasso di tempo viene chiamato termine quadro.

Indennità giornaliere

Le prestazioni finanziarie a suo favore, versate dalla sua cassa di disoccupazione, si chiamano indennità giornaliere.

Il numero di indennità giornaliere a cui lei ha diritto può variare e dipende dalla sua situazione attuale. Maggiori dettagli in proposito potranno esserle forniti dalla sua cassa di disoccupazione e dal suo URC.

Periodo di attesa generale

Si ha diritto alle indennità soltanto dopo un periodo di attesa generale di 5 giorni di disoccupazione controllata.

Questo periodo di attesa generale si applica nel caso in cui il suo guadagno assicurato proveniente da un’attività a tempo pieno supera i 3'000 franchi. Se lei esercita un’attività a tempo parziale, l’importo è ridotto proporzionalmente al grado di occupazione.

Se lei ha figli a carico l’importo viene aumentato di:

Periodo di attesa speciale supplementare

In alcuni casi, al periodo di attesa generale di cinque giorni di disoccupazione controllata vanno ad aggiungersi 1, 5 o 120 giorni. Lei deve compiere:

Guadagno intermedio

Il guadagno intermedio rappresenta per lei una soluzione transitoria.

Pur continuando le sue ricerche d’impiego, lei esercita temporaneamente un’attività che, per quanto concerne il reddito, non corrisponde alle sue aspettative.

L'assicurazione contro la disoccupazione compensa la perdita di guadagno rispetto al reddito precedente di modo che, lavorando, lei realizza un guadagno più elevato di quanto le spetterebbe soltanto con le indennità giornaliere.

Si informi presso il suo consulente URC o presso la sua cassa di disoccupazione.

Provvedimenti di reintegrazione

Nel corso del suo termine quadro lei ha la possibilità di partecipare ad un certo numero di provvedimenti di reintegrazione, nella misura in cui questi ultimi la possono aiutare a ritrovare più facilmente e rapidamente un’occupazione duratura.

Giorni di sospensione

Se lei non ottempera agli obblighi, il suo diritto all’indennità viene sospeso temporaneamente. Durante questo periodo lei non può riscuotere le indennità giornaliere.

In base alla gravità della colpa, il numero dei giorni di sospensione può variare da 1 a 60.

Giorni esenti dall’obbligo di controllo

Dopo 60 giorni di disoccupazione controllata, entro i limiti del termine quadro, lei ha diritto a 5 giorni consecutivi senza controllo durante i quali non è tenuto ad essere idoneo al collocamento.

Il diritto ai giorni esenti dall’obbligo di controllo che lei non ha preso si estingue alla fine del termine quadro.

I giorni di vacanza, previsti dal contratto stipulato con il suo datore di lavoro, presi durante il periodo in cui realizza un guadagno intermedio, sono dedotti dai giorni esenti dall’obbligo di controllo accumulati sino a quel momento.

Occupazione adeguata

Di norma, allo scopo di ridurre il pregiudizio causato all'assicurazione contro la disoccupazione, lei è tenuto ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione.

Un'occupazione non viene considerata "adeguata" se: